REGOLAMENTO
Approdo Turistico Di Punta Stroppello
Palau
Regolamento
Interno
1. PREMESSE
1.1 FONTI
L a Punta Stroppello snc di Ottavio Pincioni e c. con
sede a Palau in Località Punta Stroppello ha redatto il presente Regolamento Interno in aderenza al contenuto
dell’Atto formale di concessione demaniale n°02/2000 del Registro concessioni n°277 del 09.09.2000 stipulato con
l’ Amministrazione Marittima di Olbia relativo all’ occupazione ed all’uso ,per la durata di anni 20,di una zona
demaniale Marittima ed uno specchio acqueo per complessivi mq.3810 ubicati in località Punta Stroppello del
comune di Palau allo scopo di mantenere e gestire un approdo turistico per imbarcazioni da diporto e relative
infrastrutture (di seguito denominate ‘’Porto’’).
Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere
scrupolosamente osservate da tutti gli utenti come di seguito definiti del porto e da chiunque per qualsiasi
titolo vi acceda.
1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI
Nel presente regolamento interno la Punta Stroppello
snc. Di Ottavio Pincioni e c. sarà indicata semplicemente con la denominazione ‘’concessionaria’’ mentre con la
locuzione ‘’utente’’ verrà indicata la persona fisica, giuridica o Ente alla quale è assegnato il diritto di
utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali o che comunque ne usufruisca sia nelle zone
destinate all’ormeggio pubblico che riservato (Proprietario, Comandante o responsabile dell’imbarcazione ,
noleggiatore, subcontraente, etc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il Porto e
comunque l’intera superficie demaniale in concessione alla località di cui al precedente articolo.
1.3
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La concessionaria si riserva di aggiornare in ogni momento e con l’ approvazione
della Autorità Marittima il presente Regolamento Interno ,con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero
necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale
,pulito e gradevole per gli Utenti il Porto ,in accordo con le disposizioni delle Autorità Marittime
competenti.
2. POSTI DI ORMEGGIO DI TRANSITO
Disponibilità posti di ormeggio ad uso pubblico o di
transito.
L’ unità in transito e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente
confermata dalla concessionaria, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all’uso pubblico (lato nord-gavitelli)
qualora ve ne sia la disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.
La sosta sarà
gratuita per un periodo limitato alle prime 12 ore, comprese nella fascia oraria dalle 8 alle ore 20. Durante
tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali in ragione del 100%
(cento per cento) delle tariffe in vigore approvate dall’Autorità Marittima. Decorso il periodo sopraccitato gli
Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta.
I benefici previsti al punto
precedente si applicano a tutte le unità. L’utente in transito non potrà comunque sostare ivi in zona transito
per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni. Il diritto al posto di ormeggio di transito
si interrompe non appena l’imbarcazione si allontani dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento.
L’allontanamento del posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore non interrompe
il decorso dei sette giorni di sosta massima nella zona di transito. Qualora la concessionaria ravvisi la
necessità di disponibilità in zona transito, l’Utente che ivi è ormeggiato da più di sette giorni dovrà lasciare
libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta della medesima e, ove intenda rimanere nello specchio
acqueo del Porto, trasferirsi nei posti in quel periodo disponibili per l’ormeggio riservato, secondo le
modalità, condizioni e tariffe indicate dalla concessionaria. Le norme sopraindicate valgono anche per le
imbarcazioni eventualmente in avaria. L’ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte della
concessionaria e dell’Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.
3. NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO
3.1 ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO
L’ approdo è
consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente alle unità dello Stato; in caso di
cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere. La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in
periodi di 24 ore, da mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero, fermo restando quanto
stabilito in ordine alla sosta in transito.
3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E
CONTRASSEGNI
Tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all’arrivo
in Porto della unità devono recarsi presso l’Ufficio del Porto e compilare una ‘’Dichiarazione d’Arrivo’’, su
cui verranno riportati tutti i dati dell’unità e dell’Utente non chè le condizioni di ormeggio. L’utente è
responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.
Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale dell’ufficio del Porto.
L’utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile
dalla banchina o pontile. Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola nome o altro segno
distintivo, l’Utente deve richiedere all’ufficio del Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in
posizione visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuto dalla concessionaria come
occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la
disponibilità del posto di ormeggio.
3.3 MANOVRE IN PORTO
Lo specchio acqueo portuale è unicamente
destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle imbarcazioni. L’utente,
nell’eseguire tutte le manovre all’interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza ,dovrà
sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dalle Autorità
Marittima ed a quelle del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali ,impartite dalla
concessionaria o dal personale da essa dipendente pur retando l’Utente pienamente responsabile dell’attuazione
della propria manovra.
L’utente dovrà dare preventiva comunicazione all’ufficio del Porto nel caso di
assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21.00 o nel caso di partenza prima delle 08.30 o
dopo le 19.30. La navigazione a vela è proibita nell’ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del
motore ausiliario . E’ vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per
barche a motore e wind –surf. Eccezzione fatta per espressa diversa disposizione dell’Autorità Marittima, la
velocità massima consentita all’interno del porto è di 3 (tre)nodi.
3.4 ANCORAGGIO
Eccezion fatta per
i casi di forza maggiore è vietato dar fondo all’ancora all’interno dello specchio acqueo in concessione senza
il permesso della concessionaria. Rimane comunque a discrezione di chi dirige la manovra valutare se necessario
dar fondo all’ancora per maggiore sicurezza.
3.5 ORMEGGI
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in
sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto di ormeggio è corredato da un sistema di
ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte, ed in alcuni casi boe su catenaria. La manutenzione di
tali strutture è eseguita a cura della concessionaria. Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione
annuale, l’Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a
bordo e da bordo in banchina, da cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile. Ciò vale, per le
sole cime di ormeggio dalla catenaria a bordo, anche nei periodi in cui l’Utente ha autorizzato ospiti a
beneficiare del suo ormeggio o abbia rinunciato temporaneamente ad utilizzarlo a favore della
concessionaria.
Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione annuale. L’Utente è tenuto alla
custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio della catenaria a bordo e da bordi in banchina,
della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile. Ciò vale, per le sole cime di ormeggio
della catenaria a bordo, anche nei periodi in cui l’Utente ha autorizzato ospiti a beneficiare del suo ormeggio
o abbia rinunciato temporaneamente ad utilizzarlo a favore della concessionaria.
L’Utente con contratto di
cessione temporanea o in transito è il solo e unico responsabile della adeguatezza ed efficienza della cima di
ormeggio da bordo alla banchina e della cima di ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa
trovatasi a bordo.
La concessionaria potrà comunque sostituire l’Autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà
di rivalsa sull’Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la
sicurezza.
L’Utente non può modificare il sistema di ormeggio ne i sistemi di erogazione dei servizi
sussidiari senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio del Porto. Al fine di prevenire l’usura delle cime di
ormeggio e della pavimentazione in legno dei pontili gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro
cavi a terra con adeguate protezioni.
L’Ufficio del Porto si riserva comunque di sostituire e/o proteggere
detti cavi, qualora ne verificasse l’inadeguatezza con facoltà di rivalsa sull’Utente.
3.6 ACCESSO VIA
TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.
L’accesso veicolare del Porto è disciplinato dal Codice ella Strada,
dall’Autorità Marittima con proprie ordinanze e, inoltre, dal presente regolamento. E’ severamente vietato
l’accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti l trasporto di
imbarcazioni, all’interno dell’area portuale, salvo i mezzi della concessionaria e quanto espressamente
autorizzato dall’Ufficio del Porto,e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
operazioni per le quali è stata rilasciata l’Autorizzazione.
Gli Utenti devono attenersi alle apposite
indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle zone ciò destinate.
La velocità
massima dei veicoli autorizzati all’accesso della zona portuale è di 10 km all’ora. E’ fatto divieto di usare
segnali acustici se non in caso di effettiva necessità.
3.7 CASI DI FORZA MAGGIORE
Fermi restand i
compiti ed i poteri dell’Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni
metereologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo ,valutata tale
dall’Ufficio del Porto stesso ,potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle
imbarcazioni presenti. In tali casi sugli Utenti incombe l’obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il
personale dipendente. L’Ufficio del Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio
per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a
giudizio insindacabile della concessionaria, previa comunicazione agli Utenti interessati. L’Utente non può
rifiutarsi di lasciare il posto di ormeggio per le suindicate esigenze. Eventuali barche in avaria o prive di
equipaggio ,ove ricorrono gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della
Concessionaria senza necessità di apposita autorizzazione dell’Utente. Qualora un’imbarcazione affondi entro
l’ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, fermo restando quanto disposto dal Codice della Navigazione,
L’Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto l’approvazione da parte
dell’Autorità Marittima e, per quanto di competenza della concessionaria.
3.8 INQUINAMENTI E
MOLESTIE
Nel Porto (come definito all’art.1.1) è vietato:
3.8.1 a meno di specifica autorizzazione
preventiva dell’Autorità Marittima e della concessionaria, l’uso dei generatori, le prove di motori e qualsiasi
altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle
ore 16.00, nonché in maniera permanente l ‘uso di proiettori e sirene;
3.8.2 l’abbandono o il getto di
immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle
banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il
porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, cosi come per esigenze personali devono essere usati il locali
igienici esistenti a terra ,salvo che l ‘imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna
per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il Porto è attrezzato per lo svuotamento di tali
serbatoi;
3.8.3 l’uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
3.8.4 l’abbandono ovunque
di accumulatori elettrici esausti; è disponibile in Porto un apposito contenitore;
3.8.5 lo svuotamento di
acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell’olio dei motori
può essere effettuata depositando gli oli usati negli appositi contenitori.
3.8.6 ingombrare con oggetti,
materiali, tenders o altro le banchine, i moli o i pontili;
3.8.7 gli animali domestici sono ammessi
nell’area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno esser prese
tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio o
insudiciare i pontili e le banchine;
3.8.8 effettuare le raschiature delle carene o delle sovrastrutture,
perché creerebbe inquinamento ed il porto non è idoneo o abilitato allo smaltimento dei rifiuti
tossici.
3.9 PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA
Le imbarcazioni degli Utenti devono
essere in regola con le vigenti disposizioni di legge al naviglio da diporto Nazionale ed estero e devo essere
efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.
In particolare, deve essere evitata ogni
anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare
danni alle imbarcazioni limitrofe e alle installazioni a terra. La concessionaria avrà la facoltà, nell’ambito
del contratto di cessione ,di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore
gestione del Porto. Rimangono ferme inoltre le prerogative regolamentari dell’Autorità Marittima.
L’Utente
deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
3.9.1 E’ assolutamente vietato,
nell’ambito del Porto il rifornimento di carburanti, anche parziale, sia a mezzo si serbatoi mobili, ancorchè
autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di particolare e riconosciuta necessità di operare
rifornimento ad unità nautiche a mezzo di sistemi differenti dal distributore fisso, sarà necessario richiedere
ed ottenere espressa autorizzazione scritta preventiva dell’Autorità Marittima e della concessionaria;
3.9.2
prima della messa in moto del motore l ‘Utente deve provvedere all’aerazione del motore;
3.9.3 gli estintori
di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta
efficienza;
3.9.4 gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento,
isolamento e manutenzione;
3.9.5 le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o
suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i
combustibili necessari all’uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere
conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
3.9.6 in caso di incendio a bordo
di un’imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine deve farsi
il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi
possibili l’ufficio del Porto, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l’imbarcazione
incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della concessionaria o del
proprietario;
3.9.7 ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di
perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
3.9.8 in caso di
versamento di idrocarburi sul piano d’acqua o sulla banchina, moli o pontili, l’Utente deve immediatamente
avvisare la concessionaria, nonché l’Ufficio Locale Marittimo di Palau, provvedendo nel contempo ad iniziare con
i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni
vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto controllo della
locale Autorità Marittima, dalla concessionaria con proprio personale e materiale all’uopo in dotazione (come
previsto dal piano locale antinquinamento) a spese dell’Utente. L’intervento di bonifica sarà effettuato a cura
della concessionaria anche nei casi in cui non sia individuato l’Utente responsabile e lo sversamento risulti da
ignoti causato.
3.10 ISPEZIONI
La concessionaria potrà disporre in qualsiasi momento sopraluoghi ed
ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alle prevenzioni di incidenti e danni relativamente
alle imbarcazioni all’ormeggio. La concessionaria in particolare, può disporre, o meno, qualora sussistano
fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni all’ormeggio per accertare che esse
siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle
competenti Autorità. Le imbarcazioni all’ormeggio risultate, all’esito dei predetti controlli, non in regola con
le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno esser allontanate dalla zona in concessione su favorevole
parere dell’Autorità Marittima. Una copia delle chiavi di accesso all’imbarcazione all’ormeggio dovrà essere
sempre depositata presso l’ufficio del Porto.
3.11 ASSICURAZIONE
L’imbarcazione dell’Utente dovrà
essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile
verso terzi. La concessionaria potrà allontanare dalla zona in concessione l imbarcazione la cui copertura
assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.